Vicenza

Dall’1 ottobre limitazioni per auto, disposizioni sul riscaldamento e per i negozi

Il blocco delle auto sarà sospeso nel periodo natalizio, dal 19 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 compresi, eccetto in caso di livello arancione o livello rosso.

Dall’1 ottobre limitazioni per auto, disposizioni sul riscaldamento e per i negozi
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Entrano in vigore dall’1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 le limitazione alla circolazione e le ulteriori misure per il miglioramento della qualità dell’aria previste dall’accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie approvate dalla Regione del Veneto.

Dall’1 ottobre limitazioni per auto

“Un’ordinanza che dobbiamo adottare – spiega l’assessore all’ambiente Simona Siotto – nella quale abbiamo però introdotto alcune novità significative per cercare di rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini. Tra queste, la possibilità per i lavoratori di percorrere solo il tragitto casa-lavoro, in caso di carenza del trasporto pubblico locale, lasciando la macchina ferma durante il giorno. Inoltre, da quest’anno scatta l’obbligo per i negozi di tenere chiuse le porte nel periodo di accensione del riscaldamento. Condividiamo comunque la richiesta avanzata dalla Regione del Veneto al Ministero della transizione ecologica affinché valuti una modifica alle misure previste dall’accordo di Bacino Padano”.

Limiti alla circolazione

In caso di livello verde, ovvero il livello “zero” indicante l’assenza di sforamenti del limite di Pm10, non possono circolare, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30, i veicoli privati e commerciali a benzina euro 0 e 1; i diesel euro 0, 1, 2, 3, 4; e i ciclomotori e motocicli non catalizzati immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE e gli euro 0.

Il livello arancione scatta con lo sforamento per quattro giorni consecutivi della concentrazione di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo d'aria, sulla base della verifica effettuata dall'Arpav. Il divieto riguarderà quindi, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, anche i veicoli privati a benzina euro 2 e diesel euro 5, quelli commerciali a benzina euro 2 e i ciclomotori e motocicli euro 1.

Se i giorni consecutivi di sforamento diventano 10, il passaggio al livello rosso comporterà lo stop, tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30, anche dei veicoli commerciali diesel euro 5.

Il passaggio ai livelli arancione o rosso scatteranno sempre dal giorno successivo alla rilevazione di Arpav.

Il bollettino viene emesso il lunedì, mercoledì e venerdì ed elaborato considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del Pm10 misurati fino al giorno precedente e un modello previsionale dei principali inquinanti atmosferici per il giorno in corso e i due successivi.

Il blocco delle auto sarà sospeso nel periodo natalizio, dal 19 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 compresi, eccetto in caso di livello arancione o livello rosso.

Oltre al centro storico sono come sempre compresi nel blocco i quartieri di Laghetto, San Pio X, San Bortolo, Quartiere Italia, San Francesco, Sant'Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato e parte dei quartieri della Stanga (lato San Pio X) e di Saviabona.

Inoltre è vietato mantenere acceso il motore durante le soste e gli arresti superiori al minuto.

Eccezioni

Oltre ai veicoli usati dai lavoratori, residenti o con sede di lavoro all’interno dell’area interdetta alla circolazione veicolare, limitatamente ai percorsi casa-lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico e che durante l’orario di lavoro l’autovettura privata rimanga in sosta e non sia utilizzata, possono circolare anche i veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico; i veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno tre persone a bordo; i veicoli condotti da ultrasessantacinquenni; i veicoli condotti da persone con Isee in corso di validità, pari o inferiore a 16.700 euro muniti dell’attestato Isee; i veicoli commerciali a gasolio, euro 3 e 4, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle 8.30 alle 9.30; i veicoli utilizzati per cantieri edili e stradali cantiere (dalle 8.30 alle 11 e dalle 15 alle 17.30); i veicoli utilizzati per il trasporto di bambini e ragazzi a scuola, persone con disabilità o che devono sottoporsi a visite mediche, persone che devono recarsi alla stazione dei treni o di Svt, ospiti di alberghi e strutture di accoglienza; i veicoli adibiti a cerimonie nuziali, funebri; i veicoli in uso a direttori e giudici di gare sportive, farmacisti, donatori di sangue, professionisti e responsabili della sicurezza dei cantieri, ministri di culto.

L'elenco completo dei veicoli che possono circolare e le specifiche per l'autocerticazione sono disponibili sul sito del Comune al link.

Sanzioni

Per chi non rispetta le limitazioni alla circolazione è prevista una sanzione amministrativa da 164 euro a 679 euro. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, scatta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

Disposizioni sul riscaldamento

Nelle abitazioni, uffici, edifici per attività ricreative, sportive e commerciali (esclusi ospedali, case di cura, di riabilitazione e di riposo) la temperatura non deve essere superiore a 19 gradi (tolleranza di 2 gradi); negli edifici per attività industriali e artigianali non deve superare i 17 gradi (tolleranza di 2 gradi). In caso di livello arancione e rosso la temperatura del riscaldamento deve essere ridotta a 18 gradi, con tolleranza di 2 gradi, nelle abitazioni e negli edifici pubblici.

In presenza di impianti alternativi, non si devono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), con prestazioni inferiori alle 3 stelle. E' vietato utilizzare impianti inferiori alle 4 stelle nel caso scattino i livelli di criticità arancione o rosso.

Inoltre, è vietato bruciare ramaglie all'aperto su tutto il territorio comunale.

Chiusura porte attività commerciali

Nel periodo di accensione degli impianti termici è obbligatorio tenere chiuse le porte dei locali di edifici adibiti ad attività commerciali, come negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni. Sono escluse le attività prive di impianti di riscaldamento o che utilizzano lama-barriere d’aria in corrispondenza dell’accesso ai locali.

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