Oltre al danno, la beffa

Bruciati 10 milioni del Pnrr per una mail inviata in ritardo di 32 secondi, ora il comune di Vicenza perde anche il ricorso

La richiesta per i fondi che avrebbero permesso di riqualificare il mercato ortofrutticolo è stata spedita in ritardo

Bruciati 10 milioni del Pnrr per una mail inviata in ritardo di 32 secondi, ora il comune di Vicenza perde anche il ricorso
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Il tar del Lazio ora ha respinto anche il ricorso di palazzo Trissino

Bruciati 10 milioni del Pnrr per una mail inviata in ritardo di 32 secondi, ora il comune di Vicenza perde anche il ricorso

Nuovi problemi con i fondi del pnrr. Stavolta al centro della bufera il comune di Vicenza che, per 32 secondi, ha visto sfumare 10 milioni di euro. Tanto è bastato per far rigettare la domanda per accedere al contributo che avrebbe permesso di riqualificare il mercato ortofrutticolo di via Mercato Nuovo: la richiesta doveva essere spedita con posta certificata al ministero dell'agricoltura dalle ore 12:00 del 31 ottobre 2022 fino alle ore 12:00 del giorno 30 novembre 2022, ma tutto è sfumato provocando non pochi malumori.

La questione era già stata sollevata a gennaio quando dall'opposizione avevano chiesto lumi sulla vicenda all'allora sindaco della città Francesco Rucco chiedendo se fosse vero che il comune fosse stato escluso dai beneficiari del "bando per i mercati" per una domanda inviata fuori tempo massimo. Alla fine non tutto però sembrava perduto e il comune era corso ai ripari facendo ricorso al tar il 14 febbraio 2023 impugnando il provvedimento. Adesso proprio dal tribunale del Lazio è arrivata la nuova batosta: richiesta respinta, Vicenza non avrà un euro.

Il termine fissato per le 12:00 tiene conto di ore e minuti, non dei secondi

I legali di palazzo Trissino ci avevano provato: la richiesta da inviare nel termine fissato alle “12:00” dava importanza alle ore e minuti, ma non ai secondi e così "se l’avviso pubblico avesse voluto escludere tale esito interpretativo, avrebbe dovuto prevedere quale termine finale quello delle ore 12, 0 minuti, 0 secondi, ossia 12:00:00". In altri termini: “la previsione dell’orario di scadenza in ore-minuti, non può che far ritenere le domande ricevibili e quindi esaminabili, purché la ricevuta d’invio della pec rechi l’indicazione delle ore 12 e minuti pari a zero”.

I secondi successivi appartengono alla "finestra temporale" del minuto seguente

La sentenza però ribatte nero su bianco che "limitando l’analisi ai secondi, l’ultimo istante è il compimento del sessantesimo secondo successivo allo scoccare delle “11.59”: infatti, essendo un minuto composto da sessanta secondi, le ore “12:00” scoccano quando sono interamente trascorsi i sessanta secondi che “separano” il minuto precedente dall’altro; i successivi secondi, invece, appartengono già a una diversa finestra temporale, che è quella che concorre a formare il minuto che segue." Adesso al comune non resta che impugnare la decisione.

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